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SOGGETTI INTERESSATI
Condomini in qualità di sostituti d’imposta. 
SCADENZA
Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa, se l'ammontare delle ritenute raggiunge l'importo di 500,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2019, infatti, l’obbligo di versamento della ritenuta operata deve essere assolto dal condominio, quale sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 Euro. Tuttavia, nei casi in cui non sia raggiunto il predetto importo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro: 
CODICI TRIBUTO