Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno
SOGGETTI INTERESSATI: Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2021
ADEMPIMENTO: Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Ai sensi dell'art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro
COME SI EFFETTUA Mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
CODICI TRIBUTO
2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI