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Dal 2026 gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS dovranno scegliere il corretto regime fiscale sulla base della propria qualifica e della natura delle attività svolte. L’art. 86 CTS è riservato ad APS e ODV con ricavi commerciali fino a 85.000 euro e consente una tassazione forfettaria estremamente semplificata, ma con IVA indetraibile. L’art. 80 CTS, invece, si applica agli ETS non commerciali e prevede coefficienti forfettari differenziati senza particolari limiti di ricavi, mantenendo però il regime IVA ordinario. Il regime ordinario resta obbligatorio per gli ETS commerciali e può risultare più conveniente in presenza di costi elevati, investimenti rilevanti o IVA da recuperare. La scelta non può basarsi esclusivamente sulla riduzione dell’imponibile, ma richiede un’analisi complessiva di fiscalità diretta, gestione IVA, struttura dei costi e prospettive future dell’ente. Centrale risulta la verifica preliminare della commercialità prevista dall’art. 79 CTS.