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Il rent to buy è un contratto disciplinato dall’art. 23 del D.L. 133/2014 che consente a un soggetto di godere immediatamente di un immobile pagando canoni periodici, con la possibilità di acquistarlo in un secondo momento. Una parte dei canoni versati viene imputata al prezzo finale come acconto sulla futura compravendita. Il contratto combina quindi due elementi: la fase di godimento del bene e la facoltà di acquisto entro un termine stabilito. I canoni sono generalmente divisi in due componenti: una quota per il godimento (simile a un affitto) e una quota imputata al prezzo. Se il conduttore non esercita il diritto di acquisto, gli acconti devono essere restituiti. Dal punto di vista fiscale, la quota di godimento genera reddito per il concedente e può essere soggetta a IVA o esente a seconda dei casi, mentre la quota imputata al prezzo segue la disciplina degli acconti sulla vendita. Il trasferimento definitivo avviene solo quando il conduttore esercita il diritto di acquisto.