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Una società in regime ordinario che nel 2024 e nel 2025 registra valori inferiori alle soglie previste dalla legge può valutare il passaggio al bilancio abbreviato. Il nodo principale riguarda il momento in cui questa facoltà diventa esercitabile: secondo un’interpretazione, sostenuta da Assonime, il regime semplificato può essere adottato già nel bilancio 2025, cioè nello stesso esercizio in cui si verifica il rispetto dei limiti; secondo un’altra lettura, condivisa da CNDCEC e FNC, occorre invece attendere il bilancio 2026, poiché i requisiti devono consolidarsi per due esercizi consecutivi. I parametri da non superare riguardano totale attivo pari a 5.500.000 euro, ricavi delle vendite pari a 11.000.000 euro e 50 dipendenti medi. Il passaggio comporta vantaggi concreti: esonero dal rendiconto finanziario, possibile esonero dalla relazione sulla gestione e semplificazione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Resta comunque una facoltà, non un obbligo.