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Il documento chiarisce che l’adesione al concordato preventivo biennale non altera i criteri civilistici di redazione del bilancio né le regole contabili previste dall’OIC 25, ma incide sulla determinazione del reddito imponibile fiscale, creando possibili differenze tra utile civilistico e base imponibile. Le imposte correnti continuano a essere rilevate nella voce 20 del conto economico, con contropartita nei debiti tributari iscritti nel passivo D12. Quando il reddito concordato supera quello fiscale teorico, si genera una differenza temporanea deducibile e si rilevano imposte anticipate; quando invece è inferiore, si genera una differenza temporanea imponibile e si rilevano imposte differite passive. Anche le eventuali imposte sostitutive rientrano tra le imposte correnti. In bilancio restano applicabili le ordinarie classificazioni patrimoniali. In nota integrativa, quando gli effetti sono rilevanti, occorre illustrare adesione, biennio, reddito concordato, differenze temporanee e impatto sull’aliquota fiscale effettiva.