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La disciplina fiscale degli errori contabili è stata profondamente rivista dal Dlgs 192/2025, che ha introdotto il nuovo comma 1-ter dell’articolo 83 TUIR. Il sistema attuale distingue tra regime semplificato e regime ordinario. Il regime semplificato si applica esclusivamente agli errori non rilevanti, per soggetti con bilancio sottoposto a revisione legale e corretti entro precisi limiti temporali. In tali casi, la rettifica assume immediata rilevanza fiscale nel periodo di contabilizzazione, senza necessità di dichiarazione integrativa. In tutti gli altri casi – errori rilevanti, soggetti non revisionati o correzioni fuori termine – resta applicabile il regime ordinario, che impone la neutralizzazione fiscale nel periodo di correzione e la presentazione di una dichiarazione integrativa riferita all’esercizio originario. Per le società revisionate possono quindi coesistere due regimi nello stesso esercizio. Gli errori rilevanti restano sempre esclusi dal nuovo meccanismo semplificato.