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Il credito d'imposta per imposte pagate all'estero (art. 165 TUIR) neutralizza la doppia imposizione internazionale, applicandosi separatamente per ogni Stato.
Presupposti: reddito prodotto all'estero, concorso al reddito complessivo italiano, pagamento definitivo dell'imposta estera.
Documentazione essenziale: dichiarazione estera, quietanze di versamento, certificazioni sostituti d'imposta, prospetto riepilogativo per Stato.
La giurisprudenza recente (Cass. 25698/2022, 24160/2024) privilegia l'approccio sostanzialistico: ammessa prova flessibile tramite estratti conto, contratti, autocertificazioni.
Prescrizione: decennale, anche senza indicazione in dichiarazione se previsto da convenzione internazionale.
Credito limitato alla quota d'imposta italiana proporzionale al reddito estero.