7 maggio 2026

Esterovestizione, non bastano legami economici o controllo societario: serve la prova della natura fittizia della struttura estera

La sentenza della Cassazione n. 7694/2026 chiarisce in modo netto i presupposti dell’esterovestizione, ribadendo un approccio sostanzialistico coerente con il diritto UE. Non è sufficiente dimostrare legami economici con l’Italia, il controllo societario o un vantaggio fiscale: l’Amministrazione deve provare che la società estera sia una costruzione artificiosa, priva di reale sostanza economica. Il fulcro dell’analisi è la “sede dell’amministrazione”, intesa come luogo effettivo di direzione e gestione. La Corte richiama la giurisprudenza europea (Cadbury Schweppes, Planzer), affermando che la scelta di stabilirsi in un Paese fiscalmente più favorevole è legittima, salvo abuso. Nel caso concreto, è stata esclusa l’esterovestizione perché la società portoghese presentava elementi di operatività reale (mezzi, personale, attività). Inoltre, per l’IVA, la rilevanza della residenza dipende dal periodo: prima del 2010 conta il prestatore, dopo il committente. Il principio chiave è che solo una struttura fittizia consente la riqualificazione fiscale.

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  • Infografica - Esterovestizione, non bastano legami economici o controllo societario.pdf (288 kB)
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