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L’infografica riassume i principali criteri per qualificare come non commerciale l’attività di un ETS ai fini IRES. L’attività di interesse generale mantiene tale natura se svolta gratuitamente oppure dietro un corrispettivo che non superi i costi effettivi sostenuti. Tra questi rientrano costi diretti, indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari, mentre restano esclusi i costi figurativi; il criterio di imputazione deve inoltre essere coerente con la contabilità dell’ente. Viene poi richiamato il test di omogeneità, che consente una valutazione unitaria di più attività quando vi siano proventi e costi promiscui, utilizzo condiviso di locali o personale e un collegamento funzionale tra le attività. La non commercialità resta valida anche in presenza di ricavi superiori ai costi, purché entro il margine massimo del 6% e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Per gli ETS con entrate fino a 300.000 euro è prevista una semplificazione ulteriore.