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Gli Enti del Terzo Settore possono svolgere, oltre alle attività di interesse generale, anche attività diverse, ma solo a condizioni ben precise. Queste devono essere previste nell’atto costitutivo o nello statuto e avere carattere esclusivamente secondario e strumentale rispetto alle attività principali. Il criterio della strumentalità richiede che tali attività siano funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente. Un esempio tipico è rappresentato dalle attività di supporto o di finanziamento, come le sponsorizzazioni pubblicitarie finalizzate alla raccolta fondi. La secondarietà viene verificata attraverso due parametri economici alternativi: i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive oppure il 66% dei costi complessivi dell’ente. Ai fini del mantenimento della qualifica di ETS è sufficiente rispettare anche uno solo di questi due limiti.