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La Cassazione chiarisce che la costituzione di un fondo patrimoniale non integra automaticamente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per configurare il reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 è necessario dimostrare due elementi fondamentali: l’idoneità concreta dell’atto a rendere inefficace la riscossione e il dolo specifico di frode. Non è sufficiente che il fondo renda più difficile l’azione esecutiva, ma deve compromettere realmente la garanzia patrimoniale del debitore. Inoltre, i beni del fondo patrimoniale restano spesso aggredibili, soprattutto se i debiti sono collegati ai bisogni familiari, riducendo così la possibilità di configurare il reato. Anche la vicinanza temporale tra fondo e accertamenti fiscali è solo un indizio e non prova sufficiente. Il dolo deve essere dimostrato in modo concreto. Ne deriva un approccio basato sul caso specifico, con importanti implicazioni difensive per contribuenti e professionisti.