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La cessione d’azienda è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 633/1972, poiché non è considerata una semplice cessione di beni ma il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti giuridico-economici idonei all’esercizio dell’impresa. Per configurare una cessione d’azienda è necessario che i beni trasferiti costituiscano un insieme funzionalmente organizzato e autonomamente idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche con eventuali integrazioni da parte del cessionario. In caso di trasferimento dell’azienda, si realizza un principio di continuità nei diritti e negli obblighi IVA tra cedente e cessionario. Il credito IVA può trasferirsi al cessionario solo se la cessione riguarda l’intera azienda con estinzione del cedente oppure, in caso di ramo d’azienda, se l’attività era gestita con contabilità separata. Anche il plafond degli esportatori abituali può trasferirsi se l’attività prosegue senza soluzione di continuità e il cessionario subentra nei rapporti giuridici necessari.