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L’articolo esamina il regime IVA della cessione di cubatura, ossia l’accordo tra proprietari di aree contigue con cui uno trasferisce all’altro la volumetria edificabile non utilizzata. In passato vi era contrasto sulla natura giuridica dell’operazione: secondo un orientamento si trattava di trasferimento di un diritto reale; secondo un altro di un atto a natura obbligatoria. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 16080/2021) hanno escluso il carattere reale, qualificando la cessione come atto traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale. Alla luce di tale principio, anche l’Amministrazione finanziaria ha superato il precedente orientamento. Ai fini IVA, la cessione rientra tra le prestazioni di servizi ex art. 3, comma 1, D.P.R. 633/1972 ed è soggetta ad aliquota ordinaria. In applicazione del principio di alternatività IVA-registro (art. 40 D.P.R. 131/1986), l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.