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Il documento analizza il reverse charge applicato alle cessioni di console, tablet e laptop, introdotto per contrastare le frodi IVA. In deroga al regime ordinario, l’IVA non è versata dal venditore ma dal cessionario soggetto passivo, secondo l’art. 17 del DPR 633/1972. Il cedente emette fattura senza IVA, mentre l’acquirente integra l’imposta e la registra sia ai fini della detrazione sia del debito.
Il meccanismo si applica solo nella fase distributiva prima della vendita al dettaglio e riguarda specifici beni individuati da codici tecnici, non dalla denominazione commerciale. Non si estende a componenti e accessori.
Il reverse charge prevale su altri regimi (es. esportatori abituali) ed esclude lo split payment quando l’ente pubblico agisce come soggetto passivo. Anche i soggetti non residenti devono adempiere tramite identificazione IVA o rappresentante fiscale. La norma ha finalità antifrode e carattere prioritario rispetto ad altri trattamenti IVA.