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Il documento analizza l’applicazione dell’IVA nel settore alberghiero alla luce della sentenza CGUE del 5 marzo 2026. Il principio base è che i servizi accessori seguono l’aliquota della prestazione principale solo se sono realmente accessori. L’alloggio e la colazione beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, mentre servizi come SPA, parcheggio o Wi-Fi premium possono essere soggetti al 22% se autonomi. La Corte UE ha chiarito che gli Stati possono limitare l’aliquota ridotta ai soli elementi essenziali per garantire la neutralità fiscale ed evitare distorsioni concorrenziali. Il criterio decisivo è l’autonomia economica del servizio: se è vendibile separatamente o accessibile a terzi, è autonomo. Le strutture devono quindi distinguere e documentare i servizi, evitando applicazioni automatiche del 10%. La corretta gestione contabile e lo scorporo analitico sono fondamentali per evitare contestazioni fiscali.