17 marzo 2026

L’applicazione dell’IVA nelle vendite “a catena”

Le vendite “a catena” riguardano operazioni in cui lo stesso bene viene venduto più volte tra diversi soggetti ma con un unico trasporto intracomunitario, dal primo venditore all’ultimo acquirente. La normativa europea stabilisce che il trasporto può essere attribuito solo a una cessione della catena, che sarà considerata cessione intracomunitaria non imponibile IVA, mentre le altre vendite sono soggette a IVA nello Stato competente. In genere, la cessione intracomunitaria è quella effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè il soggetto della catena (diverso dal primo venditore) che organizza o gestisce il trasporto dei beni. Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio fornitore il numero di identificazione IVA dello Stato di partenza dei beni, la cessione intracomunitaria viene attribuita alla vendita effettuata dallo stesso operatore intermedio. Questa disciplina, introdotta dalla direttiva UE 2018/1910 e recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 41-ter del D.L. 331/1993, serve a evitare fenomeni di doppia imposizione o mancata imposizione IVA nelle operazioni transfrontaliere. 

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  • Infografica - L’applicazione dell’IVA nelle vendite “a catena”.pdf (434 kB)
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