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La cessione del credito IVA è possibile solo se il credito risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR è stato richiesto a rimborso nella stessa dichiarazione. Dal 2020 è stata estesa anche ai crediti IVA infrannuali, purché ricorrano i presupposti previsti per il rimborso. Per ottenere il rimborso, se il credito non supera 30.000 euro non sono richieste particolari formalità; per importi superiori è necessario il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva, oppure una garanzia patrimoniale in presenza di situazioni di rischio. La cessione del credito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate. Dopo la cessione, l’Amministrazione finanziaria mantiene i poteri di controllo e può recuperare eventuali somme indebitamente rimborsate anche nei confronti del cessionario, che risponde in solido con il cedente. La cessione del credito ha natura finanziaria ed è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.