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Le cessioni di immobili sono in via generale esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, salvo specifiche eccezioni legate alla tipologia di immobile e al soggetto cedente. Le imprese costruttrici o di ristrutturazione applicano l’IVA obbligatoriamente entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori; oltre tale termine possono optare per l’imponibilità. In caso di opzione e acquirente soggetto passivo, si applica il reverse charge. L’aliquota varia in base alla categoria catastale (10% o 22%).
La detrazione IVA sugli immobili, considerati beni ammortizzabili, è soggetta a rettifica per variazione di utilizzo o di pro-rata entro un periodo di osservazione di 10 anni. La rettifica avviene per decimi, in base agli anni residui. In caso di cessione durante il periodo di tutela fiscale, la rettifica si effettua in un’unica soluzione per i decimi mancanti. Per le aree edificabili, il termine decorre dall’ultimazione del fabbricato.