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L’art. 8, comma 1, lett. a), del DPR 633/1972 riconosce la non imponibilità IVA alle cessioni all’esportazione quando i beni sono spediti o trasportati fuori dalla UE a cura o a nome del cedente, anche nelle operazioni in triangolazione. Oltre all’uscita fisica dei beni è indispensabile il trasferimento della proprietà. Nelle triangolazioni, la prima cessione è non imponibile se, fin dall’origine, l’operazione è strutturata per l’esportazione. La prova dell’uscita avviene tramite il sistema doganale AIDA (MRN e messaggio di “uscita”), con specifici obblighi documentali per cedente e promotore. Il regime resta valido anche in presenza di test, collaudi o commissionari.