4 marzo 2026

Reverse charge “esterno”: ambito applicativo e rimedi agli errori

Il reverse charge “esterno” si applica alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da fornitori non residenti nei confronti di clienti italiani soggetti passivi IVA. In questi casi l’imposta è assolta dal cessionario o committente italiano, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un Paese UE, il cliente italiano integra la fattura ricevuta; se è stabilito in un Paese extra-UE deve emettere autofattura. Dal 2022 gli obblighi comunicativi sono assolti tramite invio allo SDI dei documenti TD17 (servizi) o TD19 (beni). L’inversione contabile si applica anche se il fornitore estero è identificato ai fini IVA in Italia. In caso di errori nell’integrazione o nell’autofatturazione, il documento trasmesso può essere corretto mediante storno e nuovo invio corretto. L’irregolare applicazione del reverse charge o del regime ordinario comporta sanzioni amministrative, generalmente comprese tra 250 e 10.000 euro, fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta.

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  • Infografica - Reverse charge “esterno” ambito applicativo e rimedi agli errori.pdf (481 kB)
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