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Il reverse charge “esterno” si applica alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da fornitori non residenti nei confronti di clienti italiani soggetti passivi IVA. In questi casi l’imposta è assolta dal cessionario o committente italiano, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un Paese UE, il cliente italiano integra la fattura ricevuta; se è stabilito in un Paese extra-UE deve emettere autofattura. Dal 2022 gli obblighi comunicativi sono assolti tramite invio allo SDI dei documenti TD17 (servizi) o TD19 (beni). L’inversione contabile si applica anche se il fornitore estero è identificato ai fini IVA in Italia. In caso di errori nell’integrazione o nell’autofatturazione, il documento trasmesso può essere corretto mediante storno e nuovo invio corretto. L’irregolare applicazione del reverse charge o del regime ordinario comporta sanzioni amministrative, generalmente comprese tra 250 e 10.000 euro, fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta.