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Il transfer pricing disciplina i prezzi applicati nelle operazioni infragruppo tra imprese appartenenti a gruppi multinazionali, al fine di evitare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva e garantire la corretta allocazione del reddito tra Stati. In Italia la materia è regolata dall’art. 110, comma 7, TUIR, che richiama il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), previsto dall’art. 9 del Modello OCSE: i prezzi praticati tra parti correlate devono essere allineati a quelli che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in condizioni comparabili.
Le Linee Guida OCSE e il D.M. 14 maggio 2018 stabiliscono che la verifica avvenga tramite analisi di comparabilità e applicazione del metodo più appropriato (es. TNMM), individuando un intervallo di libera concorrenza. Se l’indicatore finanziario della tested party rientra nel range (full range o interquartile), non sono necessarie rettifiche; diversamente, occorre adeguata documentazione a supporto. Centrale è l’analisi funzionale di funzioni, rischi e asset impiegati.