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Il TFM è deducibile per competenza solo se previsto da un atto con data certa anteriore al mandato; in mancanza vale il principio di cassa.
L’importo è deducibile se ragionevole e proporzionato, senza tetti normativi, e le polizze assicurative sono fiscalmente equiparate all’accantonamento.
La rinuncia al TFM non è imponibile per l’amministratore, ma può generare sopravvenienza attiva per la società.