1 luglio 2026

Investimento 4.0 bloccato al GSE, si può passare all’iperammortamento 2026?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Se ho “bloccato” un investimento 4.0 al GSE, posso passare all’iperammortamento 2026?

Sì, è possibile, ma solo se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2026. Le due misure sono alternative: non si può agevolare lo stesso bene sia con il credito d’imposta 4.0 sia con il nuovo iperammortamento.

Il caso pratico è abbastanza frequente. L’impresa ha avviato, prenotato o “bloccato” una pratica Transizione 4.0 tramite GSE, ma poi valuta di non utilizzare il credito d’imposta e di accedere, invece, al nuovo iperammortamento 2026. La risposta è positiva, purché si verifichi un punto decisivo, e cioè il momento di effettuazione dell’investimento.

Dal 2026, infatti, il nuovo Piano Transizione 5.0-Iperammortamento reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai soli fini fiscali per il calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing. Non si tratta più di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di una deduzione maggiorata dal reddito d’impresa.

Il MIMIT chiarisce che la misura sostituisce i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il riferimento normativo è l’art. 1, commi 427-436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con modalità attuative definite dal decreto MIMIT 7 maggio 2026, adottato anche alla luce del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Ne consegue che la semplice prenotazione 4.0, o la comunicazione preventiva al GSE, non impedisce automaticamente il passaggio al nuovo regime, se l’investimento non è ancora stato effettuato ai fini fiscali. Per i beni mobili, in via ordinaria, rileva la consegna o spedizione del bene secondo i criteri dell’art. 109, comma 2, TUIR. Quindi, se l’ordine o l’acconto sono del 2025, ma il bene viene consegnato o spedito dal 1° gennaio 2026, l’impresa può valutare l’iperammortamento 2026, rinunciando di fatto al beneficio 4.0 sul medesimo investimento.

Attenzione, però: non è un “doppio binario”. Le misure sono alternative. Se il credito d’imposta 4.0 è già stato effettivamente fruito o il bene è già stato agevolato con quel regime, non si può trasferire lo stesso investimento sull’iperammortamento. Il credito 4.0, disciplinato dall’art. 1, commi 1051-1063, legge 178/2020, resta una misura diversa, utilizzabile in compensazione tramite F24 e gestita, per le comunicazioni, anche attraverso il portale GSE. Il GSE ricorda che, per gli investimenti dal 30 marzo 2024, la richiesta richiede comunicazione preventiva e consuntiva tramite portale.

Operativamente, bisogna quindi verificare vari aspetti: data di consegna/spedizione, eventuale interconnessione, stato della pratica GSE, mancata fruizione del credito 4.0, corretta documentazione tecnica e coerenza del bene con gli allegati applicabili alla nuova disciplina. Quindi, sì al passaggio, se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2026 e non è già stato utilizzato il credito 4.0, ma no al cumulo sullo stesso bene.

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