19 febbraio 2026

Iper ammortamento 2026, c'è o no l'obbligo di polizza catastrofale?

Autore: Miriam Carraretto

Per l’iper ammortamento deve essere stata fatta l’assicurazione catastrofale?

No, non è espressamente previsto. La questione nasce dal fatto che, nella Legge di Bilancio 2026, convivono misure di incentivo agli investimenti in beni strumentali innovativi e disposizioni che introducono o rafforzano l’obbligo per le imprese di assicurarsi contro eventi catastrofali. E' quindi naturale chiedersi se l’accesso al nuovo iper ammortamento introdotto in Manovra 2026 sia subordinato alla polizza.

Sul piano strettamente giuridico-tributario, però, la risposta è negativa: l’iper ammortamento è un’agevolazione che opera mediante maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili e richiede il rispetto di presupposti oggettivi e documentali propri: bene nuovo, caratteristiche 4.0, interconnessione, eventuale perizia/attestazione. Mentre l’obbligo di polizza catastrofale è un adempimento autonomo, con una propria disciplina, finalità e conseguenze in caso di inadempimento.

In mancanza di un rinvio espresso o di una clausola di condizionalità, non è possibile costruire un collegamento implicito tale da trasformare la copertura assicurativa in requisito di accesso al beneficio. Nel diritto tributario, infatti, le condizioni che incidono su spettanza, decadenza e revoca di un’agevolazione devono essere previste in modo chiaro e non possono essere introdotte per via interpretativa in assenza di base normativa.

Per inquadrare correttamente, conviene richiamare che l’iper ammortamento nasce storicamente nell’ambito del Piano Industria 4.0 e trova il suo impianto originario nell’art. 1, commi 9 e seguenti, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), poi prorogato e rimodulato da successive leggi. La struttura tecnica è quella della maggiorazione extracontabile del costo del bene, che aumenta la quota deducibile di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi (e, secondo le regole applicabili, ai fini IRAP), lasciando invariata l’iscrizione civilistica.

Nella formulazione 2026, l’iper ammortamento, riproposto o rifinanziato secondo lo schema classico, si rivolge alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale, riconducibili agli allegati tecnici previsti dalla normativa 4.0 (il riferimento è l’Allegato A per i beni materiali 4.0 e l’Allegato B per gli immateriali, in continuità con la disciplina del 2016), con meccanismi percentuali normalmente articolati per scaglioni di investimento.

Il cuore dell’agevolazione resta la dimostrazione che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste e che sia avvenuta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, oltre certe soglie di investimento, è tipicamente richiesta una perizia tecnica asseverata o un’attestazione di conformità rilasciata da soggetti qualificati, in linea con l’impostazione dell’art. 1, comma 11, L. 232/2016 e prassi applicativa consolidata negli anni.

Diverso è il perimetro dell’obbligo di polizza catastrofale. Qui l’oggetto non è incentivare l’innovazione del parco beni, ma trasferire al mercato assicurativo una quota del rischio economico derivante da eventi naturali di particolare gravità come alluvioni, terremoti, frane e simili, che impattano su immobili e/o cespiti aziendali, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da interventi pubblici post-evento e aumentare la resilienza del sistema produttivo.

L’obbligo, per sua natura, si applica in base a criteri soggettivi (imprese tenute) e oggettivi (beni e rischi da coprire), e le conseguenze tipiche dell’inadempimento si collocano sul piano amministrativo o dell’accesso a determinate misure pubbliche (contributi, ristori, agevolazioni collegate a eventi calamitosi), non sul piano della spettanza di una specifica maggiorazione ammortizzabile, salvo che una norma lo preveda espressamente.

Per affermare che la mancata stipula della polizza catastrofale impedisce l’iper ammortamento occorrerebbe una disposizione che lo dica in modo testuale, ad esempio una clausola ad hoc. Se questa previsione manca, come manca, la relazione non può essere costruita per analogia o per finalità, perché si finirebbe per aggiungere un requisito non scritto, in contrasto con i principi di tassatività e legalità in materia tributaria.

Immagginiamo una S.r.l. manifatturiera che nel 2026 acquista un centro di lavoro CNC interconnesso, qualificabile come bene 4.0, al costo di 1.000.000 euro, e che soddisfa tutti i requisiti tecnici e documentali richiesti, inclusa la perizia asseverata. Se la maggiorazione prevista dall’iper ammortamento è, ad esempio, pari al 170%, il costo fiscalmente rilevante diventa 2.700.000 euro (1.000.000 + 1.700.000 di maggiorazione), con un incremento delle quote deducibili rispetto all’ammortamento ordinario.

Supponiamo però che la società, pur essendo tenuta all’obbligo assicurativo catastrofale per i propri immobili produttivi, non abbia ancora stipulato la relativa polizza. In assenza di un vincolo normativo tra le due discipline, l’iper ammortamento continua a spettare, perché i suoi presupposti sono stati rispettati: bene nuovo, requisiti 4.0, interconnessione e prova documentale. L’omissione della polizza potrà generare effetti e rischi su altri piani (responsabilità gestionale, conseguenze previste dalla disciplina dell’obbligo, eventuali limitazioni nell’accesso a misure pubbliche), ma non determina, di per sé, la perdita dell’iper ammortamento.

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