13 maggio 2026

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con il credito ZES?

Autore: Redazione Fiscal Focus

L’iperammortamento 2026 è cumulabile con il credito ZES?

Sì. L’iperammortamento 2026 è cumulabile con il credito d’imposta ZES, ma la base su cui calcolare la maggiorazione deve essere assunta al netto della quota di costo già coperta dalla ZES fruita. In altri termini, il cumulo è ammesso, ma non è consentito agevolare due volte la stessa porzione di investimento.

La nostra risposta trova fondamento diretto nella disciplina dell’iperammortamento 2026, introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma 427 prevede per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, per i titolari di reddito d’impresa, una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali agevolabili, rilevante ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

Il comma 429 delimita i beni agevolabili, tra cui i beni materiali e immateriali nuovi indicati negli allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale.

Il punto decisivo, per i commercialisti, è però il comma 431 della stessa legge. La norma stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e non superi il costo sostenuto. La disposizione aggiunge espressamente che la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Anche lato ZES, la cumulabilità è confermata. Il decreto del 17 maggio 2024, all’articolo 7, prevede che il credito d’imposta ZES sia cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi a oggetto i medesimi costi, purché non siano superate le intensità o gli importi massimi consentiti dalle discipline europee. Lo stesso articolo ammette inoltre il cumulo, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

La legge di Bilancio 2026 ha poi prorogato il credito ZES agli anni 2026, 2027 e 2028, modificando l’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Per il 2026, gli operatori economici devono trasmettere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 30 maggio 2026, con successiva comunicazione integrativa dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza.

Una S.r.l. manifatturiera con stabilimento in Puglia acquista nel 2026 un centro di lavoro interconnesso 4.0, prodotto in UE, per 1.200.000 euro oltre IVA. Il bene rientra tra quelli agevolabili ai fini dell’iperammortamento 2026 ed è destinato a una struttura produttiva ubicata in area ZES.

La società ottiene un credito d’imposta ZES pari al 35% del costo agevolabile: 1.200.000 × 35% = 420.000 euro

Il costo civilistico e fiscale ordinario del bene resta pari a 1.200.000 euro, da ammortizzare secondo il coefficiente applicabile.

Tuttavia, ai fini della maggiorazione dell’iperammortamento, la base non è 1.200.000 euro, bensì: 1.200.000 – 420.000 = 780.000 euro

Poiché l’investimento rientra nello scaglione fino a 2,5 milioni, la maggiorazione è pari al 180%. La deduzione extracontabile complessiva da iperammortamento sarà quindi: 780.000 × 180% = 1.404.000 euro

Se il coefficiente fiscale di ammortamento del bene fosse, ad esempio, il 20%, la società dedurrebbe ogni anno:

  • ammortamento ordinario sul costo storico: 1.200.000 × 20% = 240.000 euro;
  • quota annua di maggiorazione iperammortamento: 1.404.000 × 20% = 280.800 euro.

Totale deduzione fiscale annua, a regime: 520.800 euro, fermo restando il rispetto delle regole ordinarie di entrata in funzione, interconnessione, documentazione tecnica, comunicazioni GSE e corretta imputazione temporale.

Totale risparmio annuo/complessivo: 280.800 x 24% = 67.392 euro.

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