Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Una società sta beneficiando dell’iperammortamento 2026 per alcuni beni strumentali tecnologicamente avanzati. Se l’azienda, oppure il ramo d’azienda nel quale sono inseriti i beni agevolati, viene ceduta a un altro soggetto, si perde il diritto alle quote residue dell’agevolazione? La disciplina è diversa rispetto alla cessione del singolo bene?
In primo luogo, si evidenzia che la Legge di Bilancio 2026 non disciplina espressamente gli effetti delle operazioni straordinarie sulla fruizione dell’iperammortamento. In attesa di specifici chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, possono tuttavia ritenersi ancora applicabili, nei limiti della compatibilità con la nuova agevolazione, i principi formulati con riferimento alle precedenti versioni dell’iperammortamento e al successivo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
In particolare, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019 ha distinto la cessione del singolo bene agevolato dal trasferimento dello stesso nell’ambito di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda. Nel secondo caso, il bene non viene trasferito isolatamente, ma continua a essere impiegato all’interno del medesimo complesso organizzato di beni e rapporti destinato all’esercizio dell’attività d’impresa.
L’operazione, pertanto, non dovrebbe determinare la perdita dell’iperammortamento. La finalità dell’agevolazione, infatti, non viene meno, poiché l’azienda conserva il proprio livello di trasformazione tecnologica e digitale e i beni agevolati continuano a essere utilizzati come parte di un complesso produttivo unitario.
Il soggetto che acquista l’azienda o il ramo d’azienda dovrebbe quindi subentrare nella fruizione dell’iperammortamento, continuando a dedurre le quote residue secondo i costi, le percentuali e la scansione temporale originariamente determinate in capo al cedente. Tale principio dovrebbe trovare applicazione indipendentemente dal carattere fiscalmente neutrale o realizzativo dell’operazione. Il medesimo orientamento è stato successivamente confermato, in materia di credito d’imposta per beni strumentali, dalla circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
Diversa è la cessione isolata del singolo cespite. In questa ipotesi, l’articolo 1, comma 432 della Legge di Bilancio 2026 consente di continuare a beneficiare delle quote residue soltanto se, nello stesso periodo d’imposta della cessione, l’impresa acquista un nuovo bene materiale strumentale con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue entro il limite del nuovo investimento.
In assenza della sostituzione, la formulazione della nuova disciplina sembrerebbe comportare la perdita delle quote non ancora fruite, senza però imporre il recupero delle maggiorazioni già dedotte.