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Un contribuente ha aderito alla Rottamazione-quinquies e, nella domanda presentata entro il 30 aprile 2026, ha scelto di pagare quanto dovuto in un’unica soluzione. La Comunicazione delle somme dovute indica un importo complessivo di 28.000 euro, con scadenza al 31 luglio 2026. Se il pagamento viene effettuato il 5 agosto 2026, la definizione agevolata resta valida? La stessa tolleranza sarebbe applicabile se il contribuente avesse scelto il pagamento rateale?
Il pagamento in unica soluzione effettuato il 5 agosto 2026 deve considerarsi tempestivo e non determina la decadenza dalla Rottamazione-quinquies. La disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 82 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, fissa infatti al 31 luglio 2026 il termine per versare l’intero importo dovuto oppure, in caso di dilazione, la prima rata del piano.
La formulazione originaria prevedeva conseguenze particolarmente rigide in caso di mancato o insufficiente pagamento. L’articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha però modificato l’articolo 1, comma 95, della Legge n. 199/2025, introducendo una tolleranza di cinque giorni per il versamento dell’unica rata e dell’ultima rata dell’eventuale piano dilazionato. Il pagamento dell’unica rata è quindi tardivo ai fini della decadenza soltanto quando il ritardo supera cinque giorni.
Nel caso prospettato, il contribuente può dunque versare i 28.000 euro entro il 5 agosto 2026, conservando integralmente i benefici della definizione. Entro tale data il pagamento è considerato valido, senza applicazione delle conseguenze previste per l’inefficacia della rottamazione.
La conclusione cambia, tuttavia, se nella domanda è stato scelto il pagamento rateale. In questo caso il 31 luglio 2026 scade la prima rata e la tolleranza di cinque giorni non trova applicazione. Non sarebbe quindi corretto considerare automaticamente tempestivo il pagamento della prima rata eseguito entro il 5 agosto. Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiarito che, nel piano rateale, il margine di cinque giorni opera esclusivamente in relazione all’ultima rata.
Il piano può essere articolato fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. Dopo la prima rata del 31 luglio, le scadenze immediatamente successive sono fissate al 30 settembre e al 30 novembre 2026. Gli importi e il numero delle rate devono essere verificati nella Comunicazione delle somme dovute trasmessa da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Quanto alla decadenza, in caso di pagamento in unica soluzione la definizione diventa inefficace se il versamento è omesso, insufficiente oppure effettuato con oltre cinque giorni di ritardo. Nel piano dilazionato, invece, la perdita dei benefici interviene in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata; soltanto per quest’ultima opera la tolleranza di cinque giorni.
In caso di inefficacia, le somme eventualmente versate restano acquisite come acconto sul debito complessivo, riprendono le attività ordinarie di riscossione e i carichi interessati non possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, nel caso esaminato, il versamento del 5 agosto salva la definizione solo perché il contribuente ha scelto l’unica soluzione. La medesima data non rappresenta, invece, un termine di pagamento tempestivo per la prima rata di chi ha optato per la dilazione.