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La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del D.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al Ddatore la prova dell'assenza di discriminazione.
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