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La Sentenza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2026 n. 1161 segna un punto di approdo fondamentale nella gestione del cosiddetto micro-assenteismo, delineando il confine tra il diritto costituzionale alla salute e l'abuso dello strumento dell'assenza per malattia. Il caso trae origine dal licenziamento di una dipendente il cui rendimento, sensibilmente inferiore alla media dei colleghi, era inficiato da assenze brevi e sistematiche, strategicamente collocate a ridosso di ferie e riposi. La Suprema Corte, confermando la pronuncia d'appello, non si limita a valutare il dato numerico delle assenze ma convalida la qualificazione della condotta come malattia simulata, configurando così uno scarso rendimento colpevole ex art. 27, lett. d, R.D. 148/1931. Il presente approfondimento verte sull’analisi della trasformazione dell'assenza da evento neutro ad inadempimento degli obblighi di correttezza e diligenza, esaminando il rigore del regime probatorio presuntivo e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. L’indagine, pur partendo da una fattispecie specifica, estenderà i propri principi interpretativi anche al settore del lavoro privato, fornendo gli strumenti necessari per distinguere l'inabilità reale dalla strumentalizzazione del congedo per finalità estranee alla cura, presupposto fondamentale per la corretta irrogazione del recesso.
Tradizionalmente, l’assenza per malattia è stata ricondotta nell’alveo dell’art. 2110 c.c., configurandosi come un evento oggettivo di sospensione della prestazione, tendenzialmente neutro rispetto alla valutazione disciplinare, salvo il superamento del periodo di comporto. La Sentenza Cass. n. 1161/2026 opera tuttavia una netta linea di demarcazione, distinguendo tra l'inabilità reale e quella strumentale. Quando le assenze presentano i caratteri della brevità e della sistematicità, esse perdono la natura di evento protetto per trasmutare in una condotta di malattia simulata che integra di per sé un inadempimento contrattuale.
La Suprema Corte valida il ragionamento dei giudici di merito, i quali hanno ravvisato una “condotta caratterizzata da colpa”, specificando che nella fattispecie “il motivo posto a fondamento dell’atto di recesso aziendale è costituito dallo scarso rendimento, imputabile a fatto e colpa della lavoratrice, in quanto cagionato da malattia simulata”. In questa prospettiva, la malattia non è più lo scudo che giustifica la mancata prestazione ma diventa il mezzo attraverso il quale si realizza l'inadempimento.
Il fulcro della censura non risiede nel numero complessivo di giornate di assenza, bensì nella violazione degli obblighi minimali di diligenza, correttezza e collaborazione che devono caratterizzare l'esecuzione del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. La Corte conferma infatti che ricorre lo scarso rendimento “causato dal microassenteismo per malattia che, per le particolar modalità con cui si è sviluppato nel tempo, sia singolarmente che unitariamente considerate, risulta essere simulata”: in quest’ottica, il micro-assenteismo viene riqualificato dall’essere una mera sommatoria di eventi morbosi protetti ad alert comportamentale fraudolento.
Il rapporto tra diritto alla salute e obbligazioni contrattuali non si esaurisce nella mera verifica del periodo di comporto, ma deve essere filtrato attraverso i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Queste due disposizioni rappresentano le clausole generali del sistema obbligatorio e agiscono come un dispositivo di controllo sull'esercizio dei diritti soggettivi.
Nello specifico, l'art. 1175 c.c. impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza, un precetto che nel diritto del lavoro si traduce nel dovere del dipendente di salvaguardare l'utilità della prestazione per l'organizzazione aziendale. A questo si affianca l'art. 1375 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede oggettiva, intesa come un canone di lealtà che impedisce al titolare di un diritto, in questo caso la sospensione per malattia protetta dall'art. 2110 c.c., di esercitarlo per finalità emulative o fraudolente.
Se la norma codicistica protegge il lavoratore dall'evento morboso oggettivo, la teoria dell'abuso del diritto interviene laddove la facoltà di assentarsi venga distorta per scopi estranei alla cura e al recupero psicofisico, arrecando un sacrificio sproporzionato all'organizzazione datoriale e alterando l'equilibrio del sinallagma contrattuale. La simulazione della malattia, dunque, non è solo un illecito disciplinare ma una violazione del dovere di diligenza richiesto dall'art. 2104 c.c., poiché il lavoratore sottrae deliberatamente la propria energia lavorativa ricorrendo a un paravento formale.
In questo senso, il combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c. impone al dipendente di non creare situazioni di micro-assenteismo tattico, ovvero condotte che, pur restando entro le soglie cronologiche del comporto, violano la lealtà esecutiva rendendo la prestazione aleatoria e non più utilmente inseribile nel ciclo produttivo. In tale cornice, il diritto del lavoratore cede di fronte al dovere di non ledere ingiustificatamente l'interesse del datore di lavoro alla continuità e alla programmabilità dell'attività economica.
La fittizietà della malattia preclude quindi l’applicazione della tutela del comporto e sposta il baricentro dell'analisi sull'inadempimento soggettivo del lavoratore. Quest'ultimo, attraverso una condotta volontaria e colpevole, rende la propria prestazione non solo quantitativamente insufficiente, ma anche qualitativamente inaffidabile per l'organizzazione aziendale, legittimando così la risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo.
Il secondo pilastro della sentenza risiede nella perimetrazione dello scarso rendimento, una fattispecie che, pur originando nel caso di specie dal regime speciale degli autoferrotranvieri, trova piena applicazione analogica nel settore privato ordinario. La Cassazione chiarisce che il concetto di rendimento insufficiente non è un'entità astratta ma un parametro contrattuale che richiede una verifica rigorosa sia sul piano della produzione oggettiva che su quello dell'atteggiamento soggettivo del dipendente.
Per il settore privato, la portata della sentenza è dirompente poiché conferma che lo scarso rendimento può essere invocato come giustificato motivo soggettivo di licenziamento o per motivi disciplinari ex art. 7 Statuto Lav. quando la prestazione, pur apparentemente presente, è resa inutile dalla condotta colpevole del lavoratore. La Corte stabilisce un principio cardine: “l'ipotesi dello scarso rendimento è diversa e separata da quella concernente la malattia che determini inabilità al servizio, con la conseguenza che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo scarso rendimento non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, non caratterizzate da colpa del lavoratore”. Questa precisazione è fondamentale per il datore di lavoro privato: se la malattia è reale, il lavoratore è protetto; se invece la malattia è lo schermo per una sottrazione volontaria alle mansioni, essa concorre a formare la prova dello scarso rendimento.
L'enfasi si sposta quindi sulla imputabilità a colpa dell'agente che deve essere valutata alla luce degli standard medi di settore. Infatti, nel confermare la legittimità del recesso, la Corte ribadisce che il rendimento della dipendente “si attestava su degli standard inferiori rispetto a quelli degli altri colleghi assegnati allo svolgimento delle stesse mansioni; ha quindi considerato che nella specie ricorresse l’ipotesi dello scarso rendimento causato dal microassenteismo per malattia”: in ambito privatistico, ciò significa che l'azienda deve dimostrare lo scostamento dai parametri di efficienza esigibili e il nesso di causalità tra tale inefficienza e la condotta fraudolenta o negligente del dipendente. Il superamento del regime di favore dell'art. 2110 c.c. avviene proprio nel momento in cui la simulazione della patologia trasforma l'assenza in un inadempimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, rendendo il recesso una sanzione proporzionata alla gravità della violazione contrattuale.
Sebbene la Sentenza Cass. n. 1161/2026 si pronunci su una fattispecie disciplinata dall'art. 27 dell'Allegato A al R.D. 148/1931 (regime speciale degli autoferrotranvieri), i principi sanciti dalla Suprema Corte hanno una portata universale, estendendosi pienamente a tutto il settore privato ordinario.
L'elemento di congiunzione risiede nella struttura dell'illecito disciplinare: la giurisprudenza di legittimità ha infatti consolidato un orientamento secondo cui lo scarso rendimento nel settore privato non costituisce un'autonoma causa di licenziamento ma integra gli estremi del giustificato motivo soggettivo ex art. 3 della L. 604/1966, laddove si palesa “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, o, nei casi più gravi, di una giusta causa ex art. 2119 c.c. “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Nel settore privato, affinché lo scarso rendimento sia legittimamente sanzionabile con il recesso, è necessario che il datore di lavoro provi un inadempimento agli obblighi contrattuali che sia al contempo notevole e imputabile a colpa del lavoratore. La Cassazione chiarisce che il richiamo ad una norma speciale non altera la sostanza del diritto comune: quando la riduzione della resa lavorativa è figlia di una simulazione fraudolenta, come nel caso del micro-assenteismo tattico, la condotta del dipendente fuoriesce dal perimetro della tutela assistenziale garantita dall'art. 2110 c.c. per entrare in quello della responsabilità contrattuale.
L'estensione al settore privato si fonda sulla violazione dei doveri di diligenza ex art. 2104 c.c. e di fedeltà ex art. 2105 c.c.: il lavoratore che frammenta la propria presenza tramite malattie fittizie agganciate a giorni di riposo sta rendendo la prestazione complessiva non più utile per l'imprenditore. In questo contesto, l'interpretazione fornita per gli autoferrotranvieri funge da guida ermeneutica fondamentale: lo scarso rendimento nel settore privato diventa sanzionabile ogniqualvolta la condotta colpevole del dipendente determini una disorganizzazione costante dell'attività produttiva, minando irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l'utilità economica della prestazione pattuita. Il datore di lavoro privato può quindi invocare questa sentenza per legittimare il recesso laddove l’alert delle assenze brevi dimostri, per presunzioni, una deliberata volontà di sottrarsi al debito lavorativo.
Il terzo pilastro del focus riguarda la tenuta processuale della contestazione: il regime probatorio e i confini del sindacato di legittimità. In questo passaggio, la Suprema Corte blinda l'operato dei giudici di merito, confermando che la prova della simulazione dello stato morboso non richiede necessariamente l'accertamento medico diretto ma può essere legittimamente raggiunta tramite il ricorso alle presunzioni semplici. In tal senso, il passaggio cruciale risiede nella validazione della prova indiretta: la Corte di Bari aveva fondato il proprio convincimento sulla ricorrenza statistica e temporale delle assenze, un metodo che la Cassazione ritiene immune da vizi logici.
Nel contenzioso sul micro-assenteismo, il datore di lavoro si trova spesso nell'impossibilità di fornire una prova diretta, documentale o testimoniale, dello stato di salute del dipendente al momento dell'assenza. In tale scenario, il ricorso alle presunzioni semplici diventa lo strumento cardine per l'accertamento della verità materiale, trovando il proprio fondamento nell'art. 2729 c.c., il quale stabilisce che “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Attraverso questo dispositivo, il giudice può risalire dal fatto noto, ovvero la sistematica collocazione delle assenze brevi in concomitanza con i riposi, al fatto ignoto rappresentato dalla simulazione della malattia. La validità di tale ragionamento logico-inferenziale è strettamente legata al metodo di valutazione degli indizi, che non possono essere analizzati in modo isolato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9054/2022), l'accertamento presuntivo richiede un procedimento logico rigoroso in cui “gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi”. Questa tecnica valutativa, nota come “convergenza del molteplice”, impedisce al giudice di merito di incorrere nell'errore di polverizzare il quadro probatorio analizzando i singoli episodi atomisticamente. Al contrario, egli deve procedere a una valutazione complessiva per accertare se la combinazione degli elementi isolati sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, poiché deve considerarsi “erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova”.
Una volta che tale mosaico indiziario raggiunge una coerenza tale da rendere la simulazione la spiegazione più probabile del comportamento del lavoratore, scatta un'inversione di fatto dell'onere della prova. In questa fase, non è più sufficiente per il dipendente opporre la mera regolarità formale del certificato medico curante ma spetta a lui l’onere di scardinare una presunzione di colpevolezza ormai solidamente costituita dalla serie storica delle assenze.
Nel rigettare le doglianze della lavoratrice, i giudici di Piazza Cavour chiariscono che “la Corte ha ritenuto sia dimostrata, mediante presunzioni, la non veridicità di svariate malattie, ossia tutte quelle brevi ed abbinate a riposi o ferie, sia che il rendimento della lavoratrice nell’esecuzione delle prestazioni lavorative si attestava su degli standard inferiori rispetto a quelli degli altri colleghi”. Questo approccio sposta l'onere probatorio in modo significativo: una volta che il datore di lavoro produce evidenze circa la prevedibilità e la reiterazione tattica delle assenze, non è più sufficiente per il lavoratore invocare il valore formale del certificato medico.
La sentenza ribadisce inoltre un limite invalicabile per il ricorso in Cassazione: la valutazione della prova operata nel merito è insindacabile se la motivazione non è “apparente” o “irriducibilmente contraddittoria” e sul punto la Corte è perentoria nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso laddove “parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la raggiunta la prova della simulazione, opponendo una diversa valutazione. [...] valutare se, nella concretezza della vicenda storica, le malattie fossero o meno simulate involge accertamenti di merito che non possono essere messi in discussione innanzi ai giudici di legittimità”.
In conclusione, la Sentenza Cass. n. 1161/2026 stabilisce che la motivazione è solida se rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito: la combinazione tra il dato oggettivo, ovvero il rendimento inferiore alla media, e il dato soggettivo del micro-assenteismo sistematico costituisce un quadro indiziario autosufficiente per legittimare il recesso, rendendo di fatto vano ogni tentativo di scardinare nel terzo grado di giudizio la ricostruzione fattuale operata nei precedenti gradi.
Al fine di approfondire ulteriormente la relazione tra la morbilità eccessiva e lo scarso rendimento, giova condividere con l’appassionato lettore una breve riflessione sul combinato disposto tra Cass. 18678/2014 e Cass. 10640/2024 in quanto permette di tracciare una linea di demarcazione netta tra la tutela della salute e l'obbligo di collaborazione del dipendente. Il punto di contatto tra le due pronunce risiede nella decostruzione dell'assenza per malattia quando questa, pur restando entro i limiti del comporto, perde la sua funzione di recupero psicofisico per trasformarsi in uno strumento di disarticolazione dell’attività aziendale.
Entrando nel dettaglio, la Sentenza Cass. Sez. Lav. del 04.09.2014, n. 18678 ha il merito di aver sdoganato il concetto di morbilità eccessiva non più come evento neutro ma come comportamento che svuota di senso il contratto di lavoro. Secondo la Corte, quando le assenze si manifestano con modalità reiterate e strategicamente collocate a ridosso dei riposi “Le stesse davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società, rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale”. In questo contesto, il focus del giudice si concentra sulla mancanza di continuità che rende la collaborazione del dipendente del tutto inaffidabile, sottolineando infatti che la protezione dell'art. 2110 c.c. non può essere invocata per legittimare uno scarso rendimento che incide negativamente sulla produzione: “La malattia non viene in rilievo di per sé [...] ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, davano luogo a scarso rendimento e rendevano la prestazione non più utile per il datore di lavoro”.
L’Ordinanza Cass. Sez. Lav. del 19.04.2024 n. 10640 completa questo quadro, offrendo i parametri per misurare lo scostamento tra la prestazione resa e quella attesa e chiarisce che il lavoratore subordinato è tenuto ad una diligenza media che renda le proprie energie effettivamente fruibili dal datore. Il mancato raggiungimento di tale standard diventa indice di inadempimento quando “Siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie [...] il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione”.
Il combinato delle due sentenze porta ad una conclusione di rilevante impatto normativo: il licenziamento per scarso rendimento è legittimo quando la condotta, pur ammantata dalla veste formale della malattia, è riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore e risulta lesiva dei doveri di collaborazione; come ribadito nel provvedimento del 2024, si deve escludere la natura oggettiva del licenziamento quando questo “È fondato su di un comportamento riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore e lesivo dei suoi doveri contrattuali ed esprime pertanto un giudizio negativo nei suoi confronti”.
In sintesi, la giurisprudenza riconosce che l'imprenditore non è obbligato a subire passivamente una frammentazione della prestazione che renda il lavoratore una variabile imprevedibile, legittimando il ricorso al licenziamento disciplinare ogni qualvolta l'abuso dello strumento della malattia tradisca i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Il Sig. Rossi è un addetto alla logistica presso un'azienda di trasporti. Nell'arco di due anni, il dipendente totalizza 45 giorni di assenza per malattia, suddivisi in ben 22 episodi distinti, quasi tutti di durata pari a 1 o 2 giorni. L'Ufficio Risorse Umane, analizzando il file delle presenze, rileva una ricorrenza statistica anomala:
L'azienda non contesta il superamento del comporto che non è avvenuto ma lo scarso rendimento dovuto ad una malattia simulata. Nella lettera di contestazione si evidenzia:
Il Sig. Rossi si giustifica producendo i certificati medici regolarmente inviati all'INPS, sostenendo che la malattia è un fatto oggettivo e che il datore di lavoro non può sindacare la diagnosi del medico curante senza una visita fiscale contraria.
Il giudice, seguendo l'orientamento della sentenza in esame, rigetta la tesi del lavoratore:
Perché il micro-assenteismo ha portato al licenziamento anche se la lavoratrice non aveva superato il periodo di comporto?
Perché in questo caso la malattia non è stata considerata un evento oggettivo di sospensione del rapporto, ma uno strumento di frode. Se le malattie sono brevi, frequenti e sistematicamente agganciate a giorni di riposo, la Corte ritiene che non si tratti di sfortuna o salute cagionevole ma di una malattia simulata. Quando lo stato morboso è fittizio non si applicano le tutele del comporto ma le sanzioni per l'inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore sta violando l'obbligo di prestare la sua opera con diligenza e correttezza.
Cos’è che trasforma una serie di assenze in scarso rendimento punibile con il recesso?
La chiave è il confronto con la media. Per configurare lo scarso rendimento serve un doppio requisito: i) oggettivo ovvero che la produttività del dipendente deve essere sensibilmente inferiore a quella dei colleghi che svolgono le stesse mansioni e che quindi definiscono lo standard medio; ii) soggettivo nel senso che questo distacco deve essere colpevole. Nella sentenza 1161/2026, la colpa risiede proprio nella preordinazione delle assenze (il micro-assenteismo tattico) che disorganizza l'azienda e rende la prestazione del lavoratore non più utile né affidabile.
Come può il datore di lavoro provare che la malattia è simulata senza una visita fiscale che l'abbia smentita?
Attraverso le presunzioni semplici. Esemplificando, non serve un video del dipendente impegnato a fare altre attività oppure che sia malato ma è sufficiente dimostrare la ricorrenza statistica anomala delle assenze. Se un dipendente si ammala sempre e solo il lunedì o nei giorni che precedono le ferie, il giudice può legittimamente presumere, secondo l'id quod plerumque accidit ovvero ciò che accade di solito, che lo stato morboso sia fittizio. Spetta poi al lavoratore l'onere quasi impossibile di dimostrare che quella strana coincidenza temporale sia reale.
(prezzi IVA esclusa)