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La Corte di cassazione, nell’ambito di un procedimento in materia di responsabilità penale del Datore di lavoro, ha tratteggiato la differenza tra la delega di funzioni ex art. 16 T.U. n. 81/2008 e la delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ. Il Supremo Collegio ha evidenziato che la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega comporta ricadute in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante e, quindi, all’individuazione del soggetto responsabile in ambito penale, per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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