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L'interconnessione tra la responsabilità civile del datore di lavoro e la responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 delinea oggi un sistema sanzionatorio integrato laddove l'evento infortunistico non esaurisce i propri effetti nella sfera risarcitoria individuale ma proietta la propria rilevanza sul piano dell'assetto organizzativo societario. La recente esegesi di legittimità, cristallizzata nelle pronunce dell’anno appena chiuso, ha inteso perimetrare con rigore il discrimine tra l'occasionalità della condotta colposa e la strutturalità delle carenze manutentive, elevando la colpa di organizzazione a baricentro della punibilità dell'ente.
La Sentenza della Cassazione Penale n. 14796 del 15 aprile 2025 rappresenta un tassello fondamentale nel dibattito sulla natura della responsabilità dell'ente, ribadendo con fermezza che la colpa di organizzazione non può essere presunta ma deve essere rigorosamente provata dall'accusa. La Suprema Corte chiarisce che l'assenza o la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) non integra automaticamente un addebito di responsabilità in capo alla società, né costituisce un elemento tipico dell'illecito, fungendo piuttosto da indice sintomatico che l'accusa deve valorizzare per dimostrare l'inefficienza strutturale dell'azienda.
Entrando nel merito del caso di specie, la vicenda trae origine da un infortunio ai danni di un lavoratore impiegato in attività propedeutiche allo spurgo di pozzi neri presso un condominio; l’attività in questione era stata commissionata da una società a fronte della sottoscrizione di un contratto di appalto con l’infortunato, qualificandosi quest’ultimo come lavoratore autonomo. Tuttavia, i giudici di merito rilevano una pluralità di elementi sintomatici che escludono la natura autonoma del rapporto, qualificandolo per converso come subordinato: “Il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto insussistente l'apparente contratto di appalto con il lavoratore autonomo D.D., in realtà dipendente di fatto della società "A.A. e B.B. spurghi di C.C. E c.", in ragione di tutta una serie di indici fattuali, tra i quali: totale assenza di un'organizzazione di mezzi in capo a D.D., sprovvisto di qualsiasi attrezzatura e persino dei guanti, fornitigli dall'imputato C.C. Driadi; retribuzione a tempo e non a risultati; assenza di qualunque rischio economico in capo a D.D.; minuto potere di direttiva in capo a C.C. nello svolgimento dell'attività lavorativa di spurgo delle fosse ecologiche”.
A fronte di tali riscontri, viene quindi affermata la responsabilità penale del committente, per violazione degli obblighi prevenzionistici, e contestualmente quella amministrativa della società ex art. 25 septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001, in quanto l’adozione di un’apparente forma contrattuale elusiva, finalizzata al risparmio sui costi della sicurezza, avrebbe integrato l’interesse ed il vantaggio per l’ente, quest’ultimo neppure dotato di un MOG.
Ai fini della corretta applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, la distinzione tra interesse e vantaggio assume un rilievo dogmatico fondamentale, rappresentando i due criteri alternativi di imputazione oggettiva previsti dall'art. 5 della normativa citata. Sebbene entrambi i concetti convergano nel legare il reato del singolo all'ente, essi operano su piani temporali e logici distinti. L'interesse risponde ad una prospettiva teleologica e ex ante e si configura quando la condotta illecita del soggetto apicale o del sottoposto è finalisticamente rivolta a favorire la società, indipendentemente dal fatto che tale beneficio venga poi effettivamente conseguito; si tratta, dunque, di una valutazione legata alla tensione psicologica dell'agente verso l'utilità aziendale. Al contrario, il vantaggio si connota per una natura squisitamente oggettiva e valutabile solo ex post in quanto prescinde dalla volontà originaria del reo e si concretizza nel profitto, patrimoniale o meno, derivato alla persona giuridica come conseguenza materiale del reato. Nella giurisprudenza di legittimità in materia di sicurezza sul lavoro, tale binomio si traduce spesso nel risparmio sui costi di gestione, nell'omissione di investimenti in dispositivi di protezione o nella massimizzazione dei ritmi produttivi a scapito della tutela antinfortunistica. Mentre l'interesse riflette quindi una finalità soggettiva, il vantaggio rappresenta una risultante oggettiva che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, non permette l'esonero dalla responsabilità dell'ente a meno che il soggetto agente non abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.
A rimarcare in maniera ancora più netta la distinzione tra i due concetti, degna di nota è la Sentenza Cass. Pen., SS.UU., 24.04.14, n. 38343 in cui viene statuito che “In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all’«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”.
La Suprema Corte, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che identifica nell'interesse e nel vantaggio i pilastri oggettivi per l'attribuzione della responsabilità all'ente e precisando come tali concetti operino in modo autonomo e concorrente attraverso una disamina che, nel primo caso, è di tipo prognostico e finalistico, in quanto legata alle intenzioni del soggetto agente, mentre nel secondo è di natura consuntiva e basata sui benefici concretamente ottenuti. Nella vicenda oggetto di pronuncia, la configurazione dell’illecito amministrativo è stata rintracciata nel beneficio economico derivante dall'impiego di personale non regolarizzato e che ha permesso alla società di eludere i costi legati agli oneri contributivi e alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo della colpa organizzativa, i giudici di legittimità si sono allineati ai precedenti giurisprudenziali e chiariscono che l’assenza o l'inadeguatezza di un MOG non rappresenta un elemento costitutivo del reato in senso stretto, quanto piuttosto un indicatore sintomatico di una carenza strutturale nella prevenzione dei rischi societari. In questo quadro normativo, i giudici hanno sottolineato come l'onere probatorio gravi sugli organi inquirenti, i quali devono dimostrare in positivo la violazione di specifiche regole cautelari organizzative. L'ente, dal canto suo, conserva la facoltà di offrire prova contraria, dimostrando l'esistenza di un'organizzazione diligente e adeguata che, pur non avendo impedito l'evento, escluda quel deficit normativo richiesto dal d.lgs. 231/2001. Questa pronuncia consolida un orientamento garantista volto a scongiurare automatismi sanzionatori ed imponendo un accertamento che distingua nettamente la colpevolezza della persona fisica dalla colpa d'impresa, intesa come deficit sistemico di prevenzione.
In definitiva, la Sentenza n. 14796/2025 eleva il MOG ad una forma di cautela di secondo livello, la cui mancanza non fonda di per sé la responsabilità se non è accompagnata dalla prova di una reale disfunzione dell'assetto societario nel suo complesso: “In particolare, la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e all'art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non assurge ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono, di per sé, elementi costitutivi dell'illecito dell'ente”.
La Sentenza della Cassazione Penale n. 18410 del 15 maggio 2025 affronta il tema della responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a un infortunio causato dal cedimento strutturale di una passerella metallica, dovuto alla protratta assenza di interventi manutentivi. La Suprema Corte chiarisce che il criterio del vantaggio per l’ente può prescindere dall'entità quantitativa del risparmio di spesa quando l'omissione riguarda un'area rilevante di rischio aziendale, rendendo tale vantaggio giuridicamente apprezzabile anche se non esattamente calcolabile: ““Posto che nei delitti colposi l'interesse o vantaggio per l'ente, di cui all'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, non deve riferirsi all'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261115), il criterio di imputazione oggettiva è infatti integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all'inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un'area rilevante di rischio aziendale, quale certamente era quella in cui operava la struttura ammalorata”. In tal senso, il risparmio non va inteso solo in termini monetari immediati ma come ottimizzazione dei tempi di produzione e indebito trattenimento di risorse che avrebbero dovuto essere vincolate alla sicurezza.
Nel caso di specie, la sistematica mancanza di un programma di manutenzione per strutture esposte ad agenti atmosferici è stata interpretata come una precisa scelta gestionale volta a massimizzare il profitto a discapito della sicurezza. Sul piano della colpa di organizzazione, i giudici hanno ribadito che la mera adozione formale di un Modello 231 non è sufficiente ad escludere la responsabilità se lo stesso non risulta effettivamente attuato e integrato da procedure di controllo dinamiche e adeguate alla natura degli impianti.
Il deficit organizzativo si configura, dunque, proprio nella divergenza tra le previsioni astratte del modello e la concreta prassi operativa, trasformando l'omessa manutenzione in un indice di disfunzione strutturale che chiama l'ente a rispondere direttamente dell'evento lesivo. Da questo punto di vista infatti, il profilo della colpa di organizzazione è ravvisabile nella totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle, lacuna che origina a monte dalla mancata mappatura del rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): “la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli”.
La mancata integrazione tra DVR e MOG determina, di riflesso, l'inefficacia esimente di quest'ultimo, in quanto un Modello che ignora i rischi specifici accertati o accertabili risulta strutturalmente inidoneo a orientare le decisioni aziendali verso il rispetto della legalità violata.
La Sentenza della Cassazione n. 26021 del 24 settembre 2025 completa il quadro analitico focalizzandosi sulla dimensione della redistribuzione degli oneri risarcitori e sulla natura contrattuale della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. La Corte chiarisce che la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio non è di natura oggettiva, ma richiede pur sempre l'accertamento di una violazione, sia essa specifica o generica, dei doveri di protezione.
La decisione della Suprema Corte trae origine dal ricorso esperito da un operaio che, a seguito del ferimento di un occhio causato da un residuo metallico durante una fase di taglio, aveva richiesto alla compagine sociale il ristoro del danno differenziale. Sebbene in sede di merito la pretesa fosse stata rigettata per una presunta carenza probatoria circa la dinamica del sinistro e le specifiche omissioni datoriali, la Cassazione ha ribaltato tale esito cristallizzando tre principi cardine: in primo luogo, operando nell'ambito della responsabilità contrattuale, il danneggiato assolve al proprio onere processuale allegando l'inadempimento del debito di sicurezza e provando esclusivamente l'evento infortunistico e la derivazione causale del danno dall'attività lavorativa; di contro, ricade sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova liberatoria di aver apprestato ogni cautela necessaria alla salvaguardia del dipendente, conformemente ai dettami dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 81/2008. In secondo luogo, il Collegio chiarisce che l'eventuale condotta colposa, negligente o imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità della società, a meno che non si configuri un comportamento del tutto anomalo, imprevedibile ed esterno al ciclo produttivo, tale da porsi come unico fattore determinante dell'evento. Infine, con riferimento alla fattispecie esaminata, una volta accertata la dinamica dell'incidente, la Corte ha stabilito che spettava all'azienda dimostrare non solo l'avvenuta consegna dei presidi antinfortunistici, ma anche l'erogazione di un addestramento specifico e l'esercizio di una vigilanza rigorosa ed effettiva sul loro reale utilizzo da parte del personale.
Il danno differenziale rappresenta quella quota di pregiudizio che rimane in capo al lavoratore infortunato quando il ristoro erogato dall'INAIL non copre l'intero danno civilistico effettivamente subito. Sotto il profilo normativo, il danno differenziale trova il suo ancoraggio nell'art. 10 del D.P.R. 1124/1965, il quale stabilisce che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile riguarda esclusivamente la quota di danno indennizzata dall'assicurazione sociale obbligatoria. Qualora l'evento lesivo sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio o ad una violazione delle norme di prevenzione ex art. 2087 c.c., il lavoratore ha il diritto di richiedere al datore la differenza tra quanto liquidabile secondo i criteri della responsabilità civile e quanto già percepito dall'Istituto assicuratore.
In termini processuali, il lavoratore è tenuto a provare la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro per il superamento dell'esonero, dimostrando la colpa o il dolo nella violazione delle prescrizioni antinfortunistiche previste dal D.Lgs. 81/2008. Il danno differenziale, pertanto, non è un'estensione automatica dell'indennizzo INAIL ma l'esito di una specifica azione civile volta a garantire la restitutio in integrum del danneggiato ed assicurando che l'intera sfera dei suoi diritti lesi riceva un ristoro integrale, eccedente i limiti e i massimali previsti dal sistema previdenziale pubblico.
Secondo l’impostazione della sentenza in rassegna, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno è gravato esclusivamente dall’obbligo di dimostrare l'esistenza del rapporto di impiego, l'accadimento dell'evento lesivo durante l'esecuzione della prestazione e il relativo nesso causale tra le mansioni affidate e il pregiudizio subito; l'inadempimento datoriale viene invece presunto senza necessità di specifica prova da parte del danneggiato.
Una volta che il lavoratore ha assolto i propri incombenti, si verifica infatti un’inversione dell’onere della prova in forza della quale spetta alla parte datoriale dimostrare di aver adottato ogni cautela necessaria e tale obbligo si articola nel rigoroso adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, nell'accurata valutazione dei rischi, nell'attività di formazione e addestramento, nonché nell'adattamento continuo delle misure alle necessità operative. Soprattutto, il datore deve fornire evidenza di una vigilanza costante e stringente sull'osservanza delle procedure da parte del personale, potendo andare esente da responsabilità solo qualora riesca a dimostrare l’eccezionalità dell’evento oppure una condotta del lavoratore talmente abnorme da risultare estranea al rischio professionale governato dall’impresa.
Al fine di offrire una disamina esauriente, appare opportuno approfondire la distinzione tra rischio elettivo e condotta abnorme, analizzando come tali fattispecie incidano sulla ricostruzione del nesso eziologico tra attività lavorativa ed evento lesivo. In ambito dottrinale e giurisprudenziale, il rischio elettivo si configura come un comportamento del lavoratore del tutto arbitrario, eccentrico ed estraneo alle finalità produttive, attuato per soddisfare impulsi meramente personali; tale condotta, ponendosi al di fuori del perimetro del rischio professionale governato dall'azienda, esonera il datore di lavoro da responsabilità, in quanto la causa del danno risiede in una scelta del tutto autonoma e imprevedibile del prestatore. Diversamente, la condotta abnorme si manifesta quando il lavoratore, pur operando nell'alveo delle proprie mansioni, pone in essere un atto eccezionale e radicalmente lontano dalle procedure operative e dalle istruzioni ricevute, integrando una violazione dei doveri di collaborazione e diligenza. Tuttavia, affinché tale comportamento possa considerarsi interruttivo del nesso di causalità, non è sufficiente una mera imprudenza ma occorre che il datore di lavoro fornisca la prova liberatoria di aver adempiuto puntualmente agli obblighi di formazione e addestramento e, soprattutto, di aver esercitato la vigilanza effettiva prevista. In assenza di un controllo stringente e dell'adozione di un adeguato sistema di sicurezza, la condotta del lavoratore, ancorché negligente, rimane assorbita nella colpa datoriale, poiché rientra nel rischio tipico che il garante è tenuto a prevenire. Solo una condotta che si ponga come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, per la sua assoluta esorbitanza rispetto al processo lavorativo, permette di superare la presunzione di responsabilità contrattuale e di escludere il nesso tra l’organizzazione aziendale e l'evento lesivo.
Fulcro della sentenza in esame è il seguente passaggio che delinea una responsabilità datoriale che si traduce in un dovere di vigilanza attiva ed effettiva: “In particolare, per quanto attiene l'obbligo di vigilanza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25597 del 21/09/2021), "il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”. In buona sostanza, la responsabilità persiste non solo in caso di omessa predisposizione delle misure di sicurezza ma anche qualora i presidi esistenti vengano disattesi dal personale per negligenza o imprudenza. In questo quadro, il datore di lavoro non adempie al proprio debito di sicurezza limitandosi a fornire i DPI o a redigere il DVR, ma deve garantire, attraverso un monitoraggio costante e l'esercizio del potere gerarchico-disciplinare, che tali misure siano concretamente osservate nella prassi quotidiana.
Un aspetto di estremo rilievo del suindicato passaggio è l'esclusione categorica del concorso di colpa ex art. 1227 c.c.. Sul punto, la Corte chiarisce che, laddove sia accertata una carenza datoriale nell'apprestamento o nella vigilanza di cautele "esigibili ex ante" e idonee a prevenire il rischio, la condotta colposa del lavoratore perde qualsiasi rilevanza giuridica: tale imprudenza viene considerata un fattore di rischio prevedibile che l'organizzazione aziendale avrebbe dovuto neutralizzare a monte. Pertanto, la negligenza del dipendente non può essere invocata né come causa esimente né per ottenere una riduzione proporzionale del risarcimento, a meno che non si tratti di un comportamento del tutto anomalo e imprevedibile.
In conclusione, la Suprema Corte configura la vigilanza come un obbligo di risultato e non di soli mezzi: il datore risponde dell'evento dannoso ogni qualvolta l'infortunio sia riconducibile a una violazione di norme antinfortunistiche che egli aveva il potere e il dovere di far rispettare. Questo orientamento trasforma la sicurezza sul lavoro in un sistema in cui l'errore del prestatore non costituisce un'interruzione del nesso causale, ma rappresenta proprio l'evento che la struttura organizzativa era chiamata a impedire attraverso un'efficace gestione del rischio e del controllo.
La società MetalPackaging S.r.l. utilizza una linea di confezionamento automatizzata priva di revisione straordinaria da oltre cinque anni, ignorando le segnalazioni sull'usura dei sensori di emergenza. Per incrementare la produttività, la direzione aumenta la velocità dei rulli senza aggiornare la valutazione dei rischi. A seguito del blocco di un rullo, il lavoratore Tizio interviene manualmente: il sensore difettoso non arresta il meccanismo, causandogli gravi lesioni.
Analisi giuridica: sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001, il risparmio sui costi di manutenzione e l'accelerazione dei ritmi produttivi configurano il vantaggio dell'ente; l'omessa mappatura di tale rischio strutturale evidenzia la colpa di organizzazione. Sul piano civile, la società risponde integralmente ex art. 2087 c.c.: la condotta di Tizio non è "abnorme" ma prevedibile, poiché determinata dal malfunzionamento del presidio di sicurezza. L’onere risarcitorio graverà interamente sulla società per il superamento dell'esonero INAIL, con il riconoscimento del danno differenziale a favore del lavoratore, senza possibilità di invocare il concorso di colpa.
L'assenza di un MOG determina automaticamente la condanna della società in caso di infortunio?
No. Secondo la Cass. 14796/2025, l'assenza del MOG non è un elemento costitutivo dell'illecito amministrativo. Spetta all'accusa l'onere di provare la colpa dell’ organizzazione, dimostrando che l'evento è derivato da una specifica carenza nelle regole cautelari aziendali. Il MOG rimane però lo strumento principale per l'ente per fornire la prova contraria e dimostrare la propria diligenza organizzativa.
Un risparmio di spesa minimo per la manutenzione può comunque integrare l'interesse o il vantaggio richiesto dal D.Lgs. 231/2001?
Sì. La Cass. 18410/2025 chiarisce che il vantaggio non deve essere necessariamente ingente o quantificabile con esattezza. È sufficiente che la mancata manutenzione sia l'esito di una scelta gestionale, anche tacita, volta al risparmio sui costi della sicurezza o al potenziamento della produzione, configurando così un'oggettiva utilità per l'ente.
Se un operaio subisce un infortunio perché non indossava i guanti protettivi, nonostante l'azienda glieli avesse forniti, il datore di lavoro può esonerarsi dalla responsabilità provando la semplice consegna del dispositivo e l'imprudenza del dipendente?
No. Secondo la Cassazione n. 26021/2025, la responsabilità del datore rimane ferma se egli non dimostra di aver esercitato una vigilanza effettiva e costante sull'uso reale dei DPI. In termini probatori: il lavoratore deve solo provare l'evento e il nesso causale con il lavoro; il datore deve provare non solo di aver fornito i mezzi e la formazione, ma di aver controllato che venissero usati. L'imprudenza del lavoratore non esclude la colpa del datore né riduce il risarcimento, poiché la vigilanza serve proprio a prevenire le negligenze prevedibili dei dipendenti.
(prezzi IVA esclusa)