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Nel 2025 la Cassazione chiarisce che la gestione del rischio infortunistico coinvolge direttamente anche la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001. La colpa di organizzazione non è automatica e deve essere provata, ma emerge quando l’infortunio deriva da carenze strutturali, come l’omessa manutenzione o la mancata integrazione tra DVR e Modello 231. Anche risparmi minimi sui costi di sicurezza integrano il vantaggio dell’ente. Sul piano civile, il datore risponde ex art. 2087 c.c. se non dimostra una vigilanza effettiva: l’imprudenza del lavoratore non lo esonera.