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Ricade sull’imprenditore e non sull’Università la responsabilità penale per gli indicenti che possono accadere durante un tirocinio formativo. Il Datore di lavoro, infatti, è tenuto anche in questo frangente alla preventiva valutazione del rischio e alla formazione del lavoratore (tirocinante), al quale deve fornire i dispositivi di protezione. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione.
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