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In tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cosiddetta attenuata prevista ex art. 3 comma 2 D.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis.
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