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Il pagamento degli onorari dovuti all’avvocato per la causa di lavoro andata a buon fine soggiace alle previsioni della Convenzione, ove esistente, tra il legale e il Sindacato cui è iscritto il cliente, anche laddove il documento sia stato stipulato in epoca successiva al conferimento dell’incarico professionale. Ai fini dell’applicabilità della Convenzione non rileva il momento del conferimento dell’incarico, ma che il cliente sia iscritto al Sindacato al momento di definizione della lite.
(prezzi IVA esclusa)