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La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che i permessi di cui all’art. 33 comma 6 della legge n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di cura.
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