Ammonta al 28,30% l’aliquota dovuta dai lavoratori dipendenti del settore agricolo autorizzati alla prosecuzione volontaria. In particolare, la predetta aliquota è operativa sia per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 sia per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 132/2015 illustrando le modalità di calcolo dei contributi volontari 2015.
Contributi volontari – Come è noto, i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite annualmente da un apposito decreto ministeriale e rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI, che per quest’anno si è attestato allo 0,2%. Nel dettaglio, i contributi ammontano a: 53,21 euro (1° classe); 61,75 euro (2° classe); 78,81 euro (3° classe); 95,89 euro (4° classe). Inoltre, con riferimento alla prima e alla seconda classe, l’art. 10, c. 2, della L. n. 233/1990 prevede che l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a: 55,95 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995; 65,99 euro settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi – Oltre ai versamenti volontari, gli interessati possono avvalersi anche del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate. A tal proposito, l’INPS precisa che esso è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11; a cui si aggiunge l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della L. n. 29 maggio 1982, n. 297).
Agricoli reinseriti nell’Ago – Infine, per quanto riguarda i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria, l’INPS precisa che i contributi volontari vanno versati mediante differenti modalità, a secondo se sono stati autorizzati prima o a partire dal 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997). In particolare, per i contributi autorizzati prima della suddetta data bisogna tener conto della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997; mentre per quelli successivi il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
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