20 novembre 2013

Anticipo pensioni rosa. I chiarimenti dell’INPS

Ok alle pensioni rosa anticipate al 31/12/11, se vengono rispettati i requisiti della facoltà di opzione e della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 18730 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito all’anticipo dell’età pensionabile (art. 1, c. 40, lett. c, della L. n. 335/1995), alla data del 31 dicembre 2011, previsto per le lavoratrici madri. In particolare, stiamo parlando della facoltà concessa alle lavoratrici madri dalla suddetta norma, che prevede un anticipo dell’età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. La possibilità è ammessa per le lavoratrici madri: il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo; che esercitano la facoltà di opzione di cui all’art. 1, c. 23, della L. n. 335/1995; che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/1996. Illustriamo nel dettaglio i chiarimenti forniti.

Sistema contributivo – Per le lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo, l’INPS richiama quanto chiarito nel messaggio n. 219/2013, che riconosce i periodi di accredito figurativo: per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.

Facoltà di opzione – Per quanto riguarda le lavoratrici madri che, al 31 dicembre 2011, abbiano perfezionato sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione (possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995) sia i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti in data antecedente della riforma Monti Fornero (L. n. 214/2011), possono collocarsi a riposo in base al sistema previdenziale previgente alla suddetta legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che al ricorrere di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la pensione di vecchiaia in favore dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione non può decorrere da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di opzione. Mentre per le lavoratrici madri che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dopo il 31 dicembre 2011, l’anticipo dell’età pensionabile deve essere rapportato al nuovo sistema previdenziale introdotto dalla riforma Monti-Fornero.

Facoltà di computo – Infine, con riferimento alle lavoratrici madri che esercitano nella Gestione separata la facoltà di computo di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/1996, l’Istituto previdenziale chiarisce che bisogna applicare gli stessi criteri appena visti per le lavoratrici che esercitano la facoltà di opzione.
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