23 giugno 2015

Autovettura di proprietà. Risarcimento danni a carico dell’INAIL

Il risarcimento dei danni occorsi all’autovettura di proprietà è subordinato al “nesso di casualità”

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INAIL, con la circolare n. 94 del 9 giugno 2015, ha fornito utili precisazioni in merito alle ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio. A tal proposito, è stato specificato che l’Istituto assicurativo è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso; in altri termini, è fondamentale la presenza di accertato “nesso di causalità” tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.
Ciò fa sì che non siano soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in occasione dello svolgimento della missione.

Sul punto si ricorda che l’Istituto assicurativo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1476 del 13 dicembre 1995, ha ritenuto di ricorrere alla stipula di uno specifico contratto di assicurazione per la copertura dei danni fisici e di adottare, ai soli fini della copertura dei danni all’autovettura, la soluzione dell’autoassicurazione.
In base a tale principio, il risarcimento dei danni all’autovettura è posto direttamente a carico dell’Istituto senza la stipula di una polizza assicurativa.

Proprietà autovettura – Detto quanto sopra, è comunque necessario che l’autovettura utilizzata dai dipendenti autorizzati all’uso della stessa deve essere di proprietà:
• del dipendente medesimo;
• del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
• di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;

ovvero in comproprietà:
• con il coniuge in regime di separazione dei beni;
• con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.

Presupposti - Affinché il lavoratore abbia diritto al risarcimento dei danni, necessario il possesso dei seguenti presupposti individuati dalla normativa di riferimento, ossia:
• accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
• autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
• eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
• fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;
• dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;
• eventuale indagine ispettiva.

Gestione rimborsi - Ai fini del rimborso, le richieste, complete della suindicata documentazione, saranno esaminate:
• dai Direttori delle Direzioni regionali nonché dal Dirigente della Sede regionale di Aosta, dal Dirigente della Direzione provinciale di Trento e dal Dirigente della Direzione provinciale di Bolzano, per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti in servizio presso le Sedi territoriali;
• dal Direttore della Direzione centrale risorse umane per quanto concerne le richieste relative ai dipendenti della Direzione generale.

A tal fine, i Dirigenti possono valutare l'opportunità di fare ricorso a periti assicurativi abilitati per le valutazioni tecnico economiche di congruità della richiesta.

Infine, appare opportuno precisare che non sono rimborsabili i danni conseguenti a:
• comportamenti dolosi;
• comportamenti gravemente colposi;
• atti di vandalismo;
• imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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