Finanziata la CIG in deroga nel settore pesca. A tal fine, il D.I. n.91411 del 7 agosto 2015 ha disposto l’utilizzo della somma complessiva di 35 milioni di euro, tenendo conto preliminarmente, fino a esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2014 e presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2015. Per accedervi le aziende interessate dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 25 gennaio 2016, le istanze relative all’annualità 2015 utilizzando il software INPS “DIGIWEB”.
Attenzione. Le istanze relative all’annualità 2015 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2014 – dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.
In altre parole, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa.
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 5313/2015.
CIGD settore pesca – La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2015) all’art. 1, co. 109 ha previsto, per l’anno 2015, l’assegnazione di 30 milioni di euro al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca. Somma, questa, successivamente incrementata di ulteriori 5 milioni di euro dal D.L. Pensioni (D.L. 65/2015, successivamente convertito nella L. n. 109/2015).
Tale norma è stata poi adottata dal D.I. n.91411 del 7 agosto 2015, il quale ha disposto l’utilizzo della somma complessiva di 35 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino a esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2014 e presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2015, come previsto dagli accordi governativi del 3 e 18 luglio 2014.
Ambito soggettivo – La CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito (requisito, questo, essenziale per accedere all’ammortizzatore in deroga). Si ricorda, inoltre, che l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime.
A tal proposito, va specificato che il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Particolare attenzione va dedicata al requisito di carattere generale, ossia l’anzianità lavorativa di 90 giorni. Quest’ultimo requisito, infatti, si applica con modalità particolari in considerazione della specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente”, dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.
Invio istanze – Come precisato in premessa, le istanze relative all’annualità 2015 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2014 – dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore. Quanto all’invio vero e proprio delle istanze relative all’annualità 2015, le aziende hanno tempo fino al 25 gennaio 2016; a tal fine, va utilizzato il software INPS “DIGIWEB”.
Monitoraggio - Dopo la chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2014, l’INPS procederà al monitoraggio della spesa ed alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il decreto in trattazione, fornendone comunicazione al ministero del Lavoro. Quest’ultimo, nel caso in cui il residuo risulti inferiore all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità 2015, provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse nel rispetto della parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale. Pertanto, solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del Ministero dei criteri da adottare per l’utilizzo delle succitate risorse, verranno impartite istruzioni operative per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per periodi di intervento relativi all’annualità 2015. Di conseguenza, non sarà possibile, fino al completamento delle suddette fasi preliminari, autorizzare periodi relativi all’annualità 2015.