Premessa - Per il pagamento delle integrazioni salariali, proposta dal lavoratore in CIG dopo il provvedimento autorizzativo della medesima non è il datore di lavoro - che è solo un mandatario ex lege per il pagamento del beneficio - ma anche l'INPS, in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale. Pertanto, nei casi in cui il datore di lavoro sia impossibilitato ad adempiere al suo ruolo, previsto dalla legge, di anticipare le integrazioni salariali, l’INPS - titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale - deve comunque soddisfare i lavoratori che vantano il diritto soggettivo alle integrazioni salariali. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 4902 del 21 marzo 2013.
La norma – L’art. 12, del D.Lgs. n. 788/45, che stabilisce le modalità di pagamento delle integrazioni salariali, prevede che “il pagamento della integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’importo dell’integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all’impresa secondo le norme per il conguaglio tra contributi e prestazioni corrisposte in vigore per le gestioni speciali affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale”. Infatti, una volta discrezionalmente valutata e dichiarata la sussistenza delle cause d'intervento, dal relativo atto amministrativo sorge, sul piano previdenziale, il diritto soggettivo del lavoratore alla prestazione costituita dalla integrazione salariale e il diritto soggettivo del datore di lavoro ad ottenere dall'Istituto, mediante un sistema di conguaglio con i contributi da lui dovuti, il rimborso delle somme da esso, quale adiectus solutionis causa, o mandatario ex lege, versate ai suoi dipendenti per conto dell'Istituto a titolo non più di retribuzione, ma di integrazione salariale.
Aspetti applicativi - Le situazioni in cui avviene il pagamento diretto delle integrazioni salariali da parte dell’INPS, sono: apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta; cessazione dell’azienda stessa; comprovata crisi finanziaria dell’azienda; carenza di liquidità. Infine, considerata la crescente richiesta di procedere con tale modalità di pagamento delle integrazioni salariali, l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno semplificare ulteriormente l’istruttoria di tali istanze per consentire di erogare più tempestivamente il trattamento ai lavoratori aventi diritto.
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