Premessa – L’INPS bussa alle porte dei datori di lavoro domestici che hanno chiesto la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Infatti, dopo che sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivante dalle domande di emersione, è attualmente in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi pre-calcolati. Tali bollettini Mav, che possono essere pagati unicamente presso gli sportelli bancari o postali, seguono il seguente calendario: 2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30 giugno – scaduto il 10/07/2012; 3/2012 – contributi dal 1° luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012; 4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013. A tal proposito, si evidenzia che il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione “Emersione” del servizio “Lavoratori domestici” presente nel “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner a destra dei “Servizi Online” nella homepage del sito (www.inps.it). A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 17898/2012.
Datori di lavoro con o senza PIN – Differenti sono le possibilità per i datori di lavoro di interagire con l’INPS a seconda se si è in possesso o meno del PIN. Infatti, in caso di possesso del PIN (codice di identificazione personale), il datore di lavoro attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale (n. 803.164), può: conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn); variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012; stampare i bollettini Mav già generati; modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo. Mentre il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale e il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.
Contributi pregressi – Come precedentemente affermato, il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale. In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro: se la data è successiva all’1/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012; se la data è antecedente l’1/04/2012 è possibile stampare l’1/2012 e il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05). Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.
Requisiti per la sottoscrizione del visto – Al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo, ossia: settimane retribuite nel 1°, 2° e 3° mese; ore totali (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre); retribuzione oraria (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima); importo (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).
Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS – Infine, l’INPS precisa che sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi. Anche tali rapporti saranno iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera. I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
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