Premessa - A decorrere dal 1° gennaio 2012 è definitivamente entrato in vigore l’art. 445 bis del codice di procedura civile, dal quale scaturiscono importanti novità per l’INPS in merito all’iter procedurale da seguire per instaurare un contenzioso in materia di invalidità, sia civile sia pensionabile. Dunque, dall’applicazione della novella normativa deriva l’obbligatorietà per l’INPS dell’accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento di: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità al fine di verificare le condizioni fisiche addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Al riguardo, l’INPS, con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2011, ripercorre gli aspetti salienti della normativa e fornisce le prime indicazioni per l’applicazione della stessa.
Accertamento dell’invalidità – Quanto al riconoscimento dei propri diritti in materia di invalidità, l’interessato deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale di competenza, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice. Qualora l’interessato fa causa per il riconoscimento della provvidenza senza aver preventivamente promosso l’accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.
La costituzione in giudizio – Di fondamentale importanza è la costituzione in giudizio dell’INPS entro il decimo giorno antecedente l’udienza e la presenza del rappresentante processuale dell’Istituto fin dalla prima udienza, affinché il medico dell’Ente possa essere immediatamente informato della data di inizio delle operazioni peritali. Il Giudice, all’udienza di comparizione, nomina il consulente tecnico d’ufficio, conferendogli l’incarico di espletare la visita medica e quest’ultimo deve inviare, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali e anche in via telematica, apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale INPS competente o a un suo delegato. Il consulente tecnico d’ufficio, deve trasmettere la bozza di relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza e con la stessa viene fissato anche il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla bozza di relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Concluse le operazioni peritali, il Giudice fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Qualora l’accertamento sanitario sia favorevole all’interessato, l’Istituto previdenziale deve procedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla stessa. Mentre, se non sussistono i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione, è necessario che l’INPS comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione.
Il “portale del CTU” - Al fine di migliorare le comunicazioni fra i medici CTU e i medici CTP dell’INPS, l’Istituto sta procedendo a creare una piattaforma informativa di servizio denominata “Il portale del CTU”. In tal modo il CTU medico-legale potrà:
- inviare direttamente all’INPS i dati relativi alle operazioni peritali in fase di svolgimento e la bozza della relazione peritale;
- ricevere le osservazioni del medico CTP INPS;
- verificare anche la situazione dei pagamenti a lui dovuti secondo le disposizioni del giudice.
Infine, l’INPS tiene a precisare che, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative su indicate, a breve verrà messo a disposizione delle Sedi uno specifico servizio di dematerializzazione dei documenti cartacei, dimensionato sulla base dei volumi di attività.
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