Serve un miglioramento del livello produttivo per godere degli sgravi contributivi – pari al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro - concessi per le aziende che hanno sottoscritto contratti di solidarietà difensivi. Infatti, dal 1° gennaio 2016, le aziende che hanno ridotto l’orario di lavoro in misura superiore al 20% di quella ordinaria e contestualmente adottato strumenti di miglioramento della produttività a favore dei lavoratori, in misura analoga allo sgravio, potranno ridurre del 35% i contributi da versare ai propri dipendenti.
L’agevolazione, la cui operatività è rimessa all’adozione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro, potrà essere concessa per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a 24 mesi.
A stabilirlo è il Decreto Interministeriale n. 17981 (Lavoro-Economia) del 14 settembre 2015.
Contratti di solidarietà difensivi – Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi (ossia contratti che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamento per giustificato motivo oggettivo) trae origine dal D.L. n. 34/2014, convertito nella L. n. 78/2014. Per il biennio “2014-2015” la disciplina è dettata dal Decreto n. 83312/2014, che rimane operativa fino a esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.
La domanda – Per accedere al beneficio in questione, la domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 30gg successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure – per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della Circolare del Ministero del Lavoro che definirà le modalità telematiche di presentazione delle istanze – entro e non oltre 30gg successivi a tale data. A corredo dell’istanza, l’azienda dovrà allegare la documentazione nella quale risulteranno individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività e all’eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro.
Attenzione. La domanda deve essere inviata anche alla DTL territorialmente competente ad effettuare gli accertamenti ispettivi.
L’accoglimento o diniego dello sgravio contributivo verrà comunicato al richiedente entro 120gg successivi alla ricezione della domanda.
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