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Premessa – L’INPS dà chiarimenti sull’ulteriore platea dei soggetti abilitati al rilascio del CUD. Infatti, ai soli fini della stampa e del rilascio del CUD e funzionalmente alla presentazione in via telematica all’Amministrazione Finanziaria della dichiarazione dei redditi, l’Istituto previdenziale ha provveduto ad abilitare all’accesso al servizio in oggetto tutti i soggetti di cui all’art. 3 c. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, in possesso di certificato Entratel in corso di validità. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio di ieri.
CUD telematico - La soluzione si è resa necessaria a seguito delle difficoltà che i pensionati hanno riscontrato con il CUD telematico, che è stato introdotto dalla “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012). Infatti, all’art. 1, c. 114 della suddetta legge è stato previsto che “dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica”. Tuttavia il cittadino conserva la possibilità di richiederlo in maniera tradizionale, ossia cartacea.
La platea aggiuntiva – La platea dei soggetti supplementari incaricati alla stampa ed al rilascio CUD sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commercialisti e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, c. 1, lett. a), b) e c); del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (d), nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del ministro delle Finanze.
Ulteriori chiarimenti – L’INPS tiene a precisare che l’erogazione del servizio in oggetto è ammessa solo su specifica richiesta del cittadino interessato e dietro rilascio di apposito mandato. Inoltre i soggetti incaricati, tenuti a conservare il mandato conferito dal cittadino - unitamente a una copia del documento di identità dello stesso e ad esibirli a richiesta dell’Istituto – all’atto dell’accesso in procedura dovrà dichiarare il possesso della delega e il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, riguardo al trattamento e alla divulgazione dei dati personali.