10 dicembre 2012

D.L. Sviluppo-bis. Le novità in materia di lavoro

Riepilogo delle norme inserite in materia di lavoro e previdenza nel maxiemendamento al D.L. Sviluppo-bis
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito dell’approvazione del maxiemendamento da parte del Senato al D.L. Sviluppo-bis, vengono apportate importanti novità in materia di lavoro e previdenza, tra cui: la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato; i fondi interprofessionali; i rapporti di lavoro nelle start-up innovative; il lavoro intermittente e l’esodo dei lavoratori "anziani". Al riguardo, va segnalato che sono "saltati" i prospettati interventi sull'ASpI, sul Durc e sul finanziamento degli ammortizzatori in deroga (misure che potrebbero trovare spazio nella manovra di Stabilità).

Certificati di malattia telematici
– Sui certificati di malattia telematici l’idea del Legislatore è di completare e rafforzare le iniziative in atto per assicurare un quadro completo delle assenze nei settori pubblico e privato e un efficace sistema di controllo delle stesse. Inoltre, si intende semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori e dei medici, uniformando la procedura relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore privato e da tutti i dipendenti pubblici ricompresi nel D.Lgs. n. 165/2001. Dovrebbero restare comunque esclusi dall'obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia, i medici appartenenti alle forze armate e ai corpi armati dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni. Altro obiettivo è l’uniformazione degli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia di lavoratore.

Fondo interprofessionale - In alternativa al modello di fondo bilaterale, in riferimento ai settori nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, entro il 18 gennaio 2013, adeguare le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ciò al fine di prevedere misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Nel caso in cui a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo, rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

Start up – Al fine di sostenere la crescita sostenibile delle imprese start-up innovative, sul piano lavoristico si annota quanto segue: si propone che in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti; s’intende introdurre misure volte a favorire l’assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative, per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione delle società. Ciò detto, rispetto al testo confluito nel D.L. n. 179/2012 vengono proposte le seguenti modifiche: le ragioni di cui al D.Lgs. n. 276/03 in materia di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato si intendono sussistenti nel caso di aziende in start up; viene specificato che il contratto a tempo determinato può essere stipulato anche per una durata inferiore a 6 mesi; detto contratto resta esente dalle limitazioni quantitative previste dall'art.10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/01; relativamente alla retribuzione dei lavoratori assunti nella aziende in start-up, si prevede che saranno i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start-up.

Intermittenti
- Con riferimento ai lavoratori intermittenti, la norma intende sopprimere la possibilità della comunicazione via fax prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, da parte del datore di lavoro.

Incentivi all’esodo per i manager
– Infine, si incentiva all’esodo dei lavoratori più anziani coinvolti anche nelle procedure di mobilità collettiva. Una misura che si potrà applicare pure ai dirigenti – ma sempre nell’ambito di processi di riduzione del personale – e non ci sarà più il diritto di precedenza, in caso di assunzioni, a favore del personale collocato in mobilità.

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