Differito al 31 dicembre 2015 il termine di presentazione delle domande relative al decreto flussi per lavoro non stagionale per l'anno 2014. Il motivo di tale decisione risiede principalmente nello scarso utilizzo di tale opportunità da parte degli sportelli unici per l’immigrazione (SUI) delle prefetture (circa il 21,8% del totale).
A darne notizia è stato il Ministero dell’Interno e del Lavoro con la circolare congiunta n. 4454/2015, disponendo la proroga del termine per le istanze relative alla "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014" di cui al Dpcm dell’11 dicembre 2014.
A tal proposito, si ricorda che l’invio telematico delle domande di nulla osta nell’ambito decreto flussi 2014 è partito lo scorso 30 dicembre 2014, con durata prevista fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.11.2014).
Le quote – Il Dpcm dell’11 dicembre 2014 stabilisce una quota di 17.850 ingressi di stranieri per lavoro subordinato (non stagionale) e lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 ingressi per Expo2015. Più nel dettaglio, la quota sarà così ripartita:
• 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;
• 2.400 lavoratori autonomi;
• 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
In particolare, la quota destinata ai lavoratori autonomi è riservata:
• agli imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito;
• ai liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
• ai titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
• agli artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
• ai cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o in lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così ripartite:
• 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
• 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Istruttoria domande – Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale, si applicano i seguenti adempimenti:
• per le domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione;
• successivamente il datore di lavoro sarà tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato;
• per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
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