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Premessa – I datori di lavoro che hanno presentato la denuncia dei salari nell’autoliquidazione 2011-2012 entro il nuovo termine del 18 giugno 2012, devono pagare una sanzione amministrativa/civile, a secondo se la mancata denuncia ha comportato la richiesta di un premio maggiore o minore di quello effettivamente dovuto. La precisazione arriva a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla recente nota protocollo n. 3341/2012, in cui viene confermata la proroga dal 16 marzo 2012 al 18 giugno 2012 dell’inoltro della dichiarazione delle retribuzioni, precisando altresì che la mancata denuncia entro il suddetto termine comporta comunque l'applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti. Lo rende noto l’INAIL con la nota protocollo n. 3516 del 4 giugno 2012.
La denuncia telematica - A seguito dell'introduzione del canale telematico quale strumento esclusivo per l'invio degli adempimenti nei confronti dell'INAIL, i termini per effettuare la denuncia delle retribuzioni relative all’autoliquidazione 2011-2012 sono stati prorogati dal 16 marzo al 18 giugno 2012. Siccome si tratta appunto della prima applicazione dell’obbligo telematico, l’INAIL nella precedente nota protocollo aveva concesso a tutti i datori di lavoro la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il predetto termine, confermando comunque l’applicazione di una sanzione qualora ne ricorressero i presupposti.
Le sanzioni – Ora, a distanza di circa due settimane l’Istituto assicuratore fa luce sulla questione. Nella nota protocollo si legge infatti che l’invio oltre il 16 marzo 2012 non deve più considerarsi come un adempimento connesso all’autoliquidazione, peraltro già calcolata d’ufficio, bensì come una spontanea denuncia effettuata dalla ditta e come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. b) della L. n. 388/2000 relativa alle sanzioni civili. Pertanto, se la ditta provvede a inoltrare la denuncia dei salari entro il 18 giugno 2012, le saranno applicate le sanzioni amministrative solamente se la mancata denuncia abbia comportato la richiesta di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. Saranno invece applicate le sanzioni civili per evasione dal 17 febbraio fino alla data della presentazione tardiva della retribuzione, qualora la mancata denuncia delle retribuzioni abbia comportato la richiesta del premio minore di quello effettivamente dovuto.