Premessa – Mini aumento per chi ha alle proprie dipendenze una colf o badante. L’incremento è attribuibile alla variazione dell’indice del prezzo al consumo (FOI) pari allo 0,2%, lievitando di conseguenza le retribuzioni convenzionali su cui viene calcolata la contribuzione. L’aumento, in particolare, farà sentire i suoi effetti solo a partire dal prossimo 10 aprile, in occasione della prima scadenza contributiva relativa al primo trimestre del 2015. Conti alla mano, per una colf con paga oraria di 8,50 euro si pagherà solo due centesimi in più rispetto allo scorso anno.
I valori aggiornati – La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati:
• retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
• retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
• retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
• orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.
Contributo addizionale – Si rammenta che la Riforma Fornero (art. 2 della L. n. 92/2012) ha sostituito l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), in parte finanziata da un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico del datore di lavoro. Pertanto, nonostante l’incremento retributivo si è determinata una minore aliquota contributiva dovuta sul contributo Cuaf che ovviamente incide sull’aliquota complessiva. Il contributo aggiuntivo si applica solamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato; mentre restano esclusi i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
I termini di pagamento - I contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario: I trimestre (dal 1° al 10 aprile); II trimestre (dal 1° al 10 luglio); III trimestre (dal 1° al 10 ottobre); IV trimestre (dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo). Per adempiere all’obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità: bollettino MAV precompilato inviato dall’Istituto; circuito “Reti Amiche”; online, sul sito www.inps.it nella sezione: “Servizi online” -> “Cittadino” -> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito; Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.
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